Art. 87
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[1](Art. 61, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo, e' estesa ai militari della Regia marina secondo le norme stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva