Art. 9
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[1](Art. 22, comma 1°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella A.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva