Art. 91

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[1](Art. 56, comma 1°, parte 1ª, e comma 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487)

[2]Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

[3]Il certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'articolo seguente ha valore di proscioglimento dalla istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art91 · fonte su Normattiva