Art. 91
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 56, comma 1°, parte 1ª, e comma 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487)
[2]Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
[3]Il certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'articolo seguente ha valore di proscioglimento dalla istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva