Art. 92

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[1](Art. 56, comma 1°, parte 2ª, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]I militari sono esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorita' militare e l'autorita' scolastica.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art92 · fonte su Normattiva