Art. 93
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[1](Art. 60, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, puo' dall'autorita' militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva