Art. 94
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[1](Art. 57, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Spetta esclusivamente all'autorita' militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del Comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio o in congedo ivi residenti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva