Art. 95
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[1](Art. 58, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 158.
[3]La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione.
[4]Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva