Art. 95

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[1](Art. 58, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 158.

[3]La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione.

[4]Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art95 · fonte su Normattiva