Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 355, legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I cittadini, in cui concorrono i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre al Regio provveditore gli altri titoli comprovanti la capacita' legale e la moralita'. La maturita' classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacita'.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva