Art. 98
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[1]Per i servizi dell'edilizia scolastica si seguiranno le norme dei seguenti articoli dal 99 al 110 quando si tratti di concessione di mutui sui fondi stanziati in virtu' dell'articolo 99.
[2]Si seguiranno invece le norme indicate agli articoli dal 111 al 121 quando si tratti di concessioni di mutui o sussidii sui fondi stanziati in virtu' degli articoli 120 e 121.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva