Art. 99

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[1](Art. 24, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini od asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai Comuni o ad Enti morali, che provvedano a scuole elementari, o giardini ed asili d'infanzia, la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art99 · fonte su Normattiva