Art. 14 iva

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Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio piu' vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art14 · fonte su Normattiva