Art. 15
((Non concorrono a formare la base imponibile:
- 1)le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- 2)il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
- 3)le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
- 4)l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- 5)le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva