Art. 19
[1]Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa ((al secondo anno successivo a quello)) in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 186a Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.106a 181a La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
- a)operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim- ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- a-bis)le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 152a
- b)operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 237
- c)operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d)
[2]ed f);
- d)cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
- d-bis)le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma; 209
- e)operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;
- e-bis)le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.137a Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonche' per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter.
Gli interventi su questo articolo(18)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
24Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
26Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
L. 22 dicembre 1980, n. 889
32La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 12 agosto 2026 al 1 gennaio 2027 · versione 284 su Normattiva