Art. 27
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. ((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. 20 56
Gli interventi su questo articolo(15)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
4Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
9Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.
Testo vigente dal 17 settembre 2011 al 1 gennaio 2027 · versione 172 su Normattiva