Art. 59 ivaRicorsi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1972 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte nell'art. 56 e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza nel ricorso alla commissione di primo grado. Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 57 il contribuente che ricorre contro la nuova rettifica o il nuovo accertamento puo' impugnare contestualmente anche quelli precedenti, nei cui confronti il termine per ricorrere sia gia' scaduto.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art59 · fonte su Normattiva