Art. 59 iva — Ricorsi
Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. ((La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1974 al 1 gennaio 2027 · versione 2 su Normattiva