Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contenzioso tributario - Acquisizione di atti di indagine penale - Efficacia probatoria in assenza di preventiva verifica da parte dell’amministrazione finanziaria - Lamentata lesione del diritto di difesa del contribuente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto attribuirebbero efficacia probatoria, nel processo tributario, ad atti di indagine assunti dal pubblico ministero al di fuori di qualsiasi contraddittorio, in assenza di preventiva verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. Le norme censurate, infatti, prevedendo soltanto che l'amministrazione finanziaria possa ricevere «documenti, dati o notizie» acquisiti nel corso di indagini penali, per porli a base della propria attività di accertamento, non limitano la possibilità per il contribuente di contestare i risultati di quegli atti di indagine dinanzi al giudice tributario, il quale, del resto, (come si afferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione) sebbene possa fondare il proprio convincimento su prove acquisite in sede penale, non ne può, tuttavia, recepire in maniera pedissequa il contenuto, dovendo, invece, sottoporle al proprio vaglio critico.
Riguarda ancheart. 33 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - PREVISTA POSSIBILITA', IN NORME DI DECRETI DELEGATI, DI TRASMISSIONE, DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA AGLI UFFICI DELLE IMPOSTE, DI DATI, ACQUISITI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO, COPERTI DA SEGRETO BANCARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PRESUNTA PERPLESSITA' DELLA ORDINANZA DI RINVIO IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE E NON CONFIGURABILITA' DEL VIZIO DENUNCIATO - REIEZIONE.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni, di identico contenuto, dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463) in base alle quali la Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e, rispettivamente, delle imposte sui redditi, "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio di poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria", sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in base all'assunto che le deroghe da esse consentite alla tutela del segreto bancario eccedessero i limiti stabiliti in proposito dall'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata sul presupposto che, qualora la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, rimarrebbe comunque l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di non trattenere per se' le informazioni bancarie di cui venissero in possesso nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di accoglimento della questione, infatti, fermo restando l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia, impegnati nelle indagini penali, di comunicare all'autorita' giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la possibilita' della ulteriore trasmissione delle stesse all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali. Del pari respinte debbono essere le ulteriori eccezioni di inammissibilita', formulate a loro volta su una solo presunta perplessita' della ordinanza di rinvio riguardo alla interpretazione delle norme impugnate, e sull'inesatto rilievo che queste si riferissero esclusivamente al segreto istruttorio.
sentenza 51/1992massima n. 18056 Riguarda ancheart. 33 Accertamento imposte sui redditiart. 2 d.P.R. 463/1982art. 7 d.P.R. 463/1982
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - TRASMISSIBILITA' IN BASE A NORME DI LEGGI DELEGATE, DI DATI COPERTI DA SEGRETO BANCARIO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI RIGUARDO AL SEGRETO BANCARIO NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La trasmissibilita' dei dati coperti da segreto bancario da parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria, prevista, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, rispettivamente, dall'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, e successive modifiche, non e' in contrasto con la direttiva, in materia di segreto bancario, dell'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. Al riguardo infatti, posto che il significato sostanziale di tale direttiva (ved. massima D) e' quello di sottoporre i poteri di accertamento degli uffici tributari al principio di legalita', in modo che non possano esercitarsi arbitrariamente e indiscriminatamente, e' decisivo che l'accesso ai dati riservati cui si riferiscono le disposizioni in questione e' sottoposto a condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le quali anzi, proprio perche' attengono alla persecuzione dei reati sono definite, in conformita' al principio di riserva assoluta di legge stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., persino in modo piu' preciso e garantistico rispetto a quelle stabilite (v. massima F) dagli artt, 51 bis e 35 delle medesime leggi, per l'accertamento degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte. Ne' rileva in contrario che, a differenza di queste (v. ancora massima F), nelle disposizioni in questione manchi una predeterminazione delle ipotesi legittimanti l'accesso ai dati riservati e che l'unico limite espressamente stabilito all'attivita' della polizia giudiziaria sia costituito dall'autorizzazione del giudice inquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in connessione con l'art. 10, n. 12, legge 9 ottobre 1971, n. 825.)
sentenza 51/1992massima n. 18069 Riguarda ancheart. 2 d.P.R. 463/1982art. 7 d.P.R. 463/1982art. 33 Accertamento imposte sui redditi