Sentenza n. 51/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 7d.P.R. 463/1982
- art. 2d.P.R. 463/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Pordenone nel ricorso
proposto da S.p.a. Arrital Cucine c/ Ufficio Imposte Dirette di
Pordenone ed altro iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio pendente di fronte alla Commissione
tributaria di primo grado di Pordenone, sorto a seguito di
opposizione ad accertamento fiscale, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e
dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come
modificati, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2 del d.P.R. 15
luglio 1982, n. 463, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 10, n. 12, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria).
Il giudice a quo, in punto di rilevanza, precisa che, nell'ambito
di un'ispezione, autorizzata dall'autorità giudiziaria, svolta ai
fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, la Guardia di finanza ha reperito documenti bancari, sulla
cui base si è attivata un'indagine di polizia giudiziaria, anch'essa
autorizzata dal giudice, nel corso della quale sono state acquisite
notizie bancarie di rilievo pure per il predetto accertamento
fiscale. Dopo che l'autorità giudiziaria titolare dell'indagine
penale aveva autorizzato l'utilizzazione a fini fiscali delle notizie
così acquisite, si è proceduto alla notifica dei relativi
accertamenti, dalla cui opposizione ha avuto origine il giudizio a
quo.
A seguito di una specifica eccezione preliminare proposta dal
ricorrente nel processo a quo, la Commissione tributaria di Pordenone
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati
artt. 63 e 33, sospettando un vizio di questi ultimi per eccesso di
delega rispetto all'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971, il
quale contiene la direttiva rivolta al legislatore delegato di
stabilire "l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare
gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con
l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel
contenuto e nei presupposti". Secondo il giudice a quo, con tale
disposizione il legislatore ha inteso sottolineare che il segreto
bancario ha trovato, nell'ambito della riforma tributaria, uno
specifico riconoscimento, nel senso che ha assunto valore di norma
avente una precisa connotazione positiva e sistematica rispetto ad
ogni attività ispettiva e di verifica posta in essere
dall'amministrazione finanziaria.
Sempre ad avviso del giudice a quo, siffatta norma direttiva,
mentre risulterebbe adeguatamente attuata dai non impugnati artt. 51-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 35 del d.P.R. n. 600 del 1973 (i
quali elencano i casi tassativi in cui l'amministrazione finanziaria
può superare il segreto bancario nell'ambito della propria attività
ispettiva), sembrerebbe, invece, contraddetta dalle disposizioni
impugnate. Queste ultime, infatti, contengono una norma identica, la
quale, dopo aver previsto che la Guardia di finanza coopera con gli
uffici delle imposte per l'acquisizione degli elementi utili
all'accertamento e alla repressione delle violazioni connesse con gli
obblighi tributari, stabilisce che la stessa Guardia di finanza,
"previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle
norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette
agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti
dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia
giudiziaria e valutaria".
Tale norma, a parere del giudice a quo, comporterebbe un eccesso
di delega, poiché, a fronte di una direttiva che esige deroghe al
segreto bancario limitate a ipotesi di particolare gravità e
tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti, essa
sarebbe, invece, priva di ogni limite. Le deroghe ivi previste,
infatti, sarebbero soggette al solo vincolo della previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, autorizzazione che,
peraltro, non ha nulla a che vedere con considerazioni di indole
tributaria, ma ha riguardo, piuttosto, all'eventuale opportunità di
mantenere integro il segreto istruttorio.
Né, sempre secondo il giudice a quo, potrebbe condividersi la
linea interpretativa adottata da talune Commissioni tributarie,
secondo cui la trasmissibilità delle informazioni da parte della
polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria sarebbe
limitata alle sole notizie di tipo non bancario, dal momento che tale
interpretazione, oltre a non essere basata su alcun dato testuale,
andrebbe incontro all'inconveniente di portare ad escludere
dall'accertamento tributario proprio il tipo di acquisizioni ritenute
più significative.
Del resto, conclude lo stesso giudice a quo, va ricordato che il
recente decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, nel modificare le norme
impugnate, estende la possibilità che la polizia giudiziaria dia
informazioni all'amministrazione finanziaria "anche al di fuori dei
casi di deroga previsti dall'art. 51-bis" (e dall'art. 35, prima
citato): questa modifica, insinua il giudice a quo, sembrerebbe
ammettere che la norma ora impugnata esorbitasse dalla delega e
necessitasse, quindi, di una successiva legittimazione.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile
e, in subordine, infondata.
Sotto il primo profilo, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver
accennato alla non chiarezza e alla inadeguatezza della motivazione
dell'ordinanza di rimessione sul collegamento dell'istruttoria
fiscale con un'indagine penale, sostiene che la questione sollevata
sia irrilevante, poiché i militari e i funzionari procedenti
all'accertamento avrebbero l'obbligo, penalmente sanzionato, di non
trattenere per sé le informazioni bancarie di cui siano giunti in
possesso, obbligo che resterebbe in vigore pur se fossero annullate
le disposizioni impugnate.
Per quanto concerne il merito della questione di costituzionalità,
l'Avvocatura dello Stato, nel sottolineare che la ratio delle
disposizioni contestate è quella di evitare che, nel caso che
un'istruttoria penale sia affiancata da un'istruttoria fiscale, si
arrechi pregiudizio alle indagini giudiziali in corso, afferma che le
norme impugnate obbediscono alla regola fondamentale, e di generale
applicazione, della non interruzione del flusso delle informazioni in
materia tributaria e della loro piena utilizzabilità ai fini
dell'accertamento tributario da parte degli uffici finanziari che ne
siano venuti in possesso. L'Avvocatura rileva, altresì, che non
sussiste alcun collegamento tra le disposizioni contestate e i citati
artt. 35 e 51-bis, poiché solo questi ultimi costituirebbero
attuazione del principio direttivo fissato dalla legge delega, nel
senso che solo essi contengono norme sostanziali limitatrici
dell'utilizzabilità di notizie coperte da segreto bancario. Le
disposizioni impugnate, invece, mirano a risolvere soltanto un
problema di coordinamento tra istruttorie diverse, stabilendo una
priorità di tipo procedurale e temporale a tutela dell'attività
inquirente del giudice.
Del resto, continua l'Avvocatura dello Stato, se si volesse
riconoscere nelle disposizioni impugnate una regola sostanziale, la
questione, prima che infondata, sarebbe inammissibile, poiché, oltre
a configurare probabilmente un'aberratio ictus, comporterebbe una
pronunzia additiva (che dovrebbe essere estesa anche all'art. 12,
secondo comma, del decreto legge n. 429 del 1982), diretta a
prevedere un vincolo di inutilizzabilità per gli accertamenti degli
uffici finanziari riguardo alle informazioni bancarie ad essi
pervenute al di fuori dei casi previsti dall'art. 51- bis del d.P.R.
n. 633 del 1972 e dall'art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ma, ed è
questo un ulteriore motivo d'inammissibilità, l'ordinanza di
rimessione non chiarisce se il caso di specie rientri o no fra le
deroghe contemplate dalle norme da ultimo menzionate e si mostra,
oltretutto, perplessa sulla interpretazione da dare alle disposizioni
impugnate. In ogni caso, conclude l'Avvocatura dello Stato, non può
sostenersi che un documento bancario, non più "segreto" perché
acquisito agli atti di un procedimento penale, dovrebbe considerarsi
come se fosse ancora segreto, poiché altro è limitare la ricerca
del materiale probatorio ai fini dell'istruttoria fiscale, altro è
non poter utilizzare il materiale probatorio pervenuto e creare,
così, segreti bancari laddove questi non esistono. Il principio
direttivo contenuto nella legge delega (art. 10, n. 12) si riferisce
soltanto al primo degli aspetti accennati (ricerca di materiale
probatorio) e non può essere esteso, come pretenderebbe il giudice a
quo, al secondo degli aspetti indicati (utilizzabilità del materiale
probatorio pervenuto). Se così non fosse, nota la difesa dello
Stato, si potrebbe dubitare della conformità del principio direttivo
contenuto nella legge delega rispetto all'art. 53 della Costituzione.
3. - In prossimità della Camera di consiglio l'Avvocatura dello
Stato ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale sottolinea, in
contrasto con una notazione formulata dal giudice a quo, che la
modifica apportata alla norma impugnata dall'art. 5, quattordicesimo
e quindicesimo comma, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, elimina ogni incertezza
interpretativa, nel senso che conferma che la Guardia di finanza,
tanto nelle vesti di polizia tributaria quanto in quelle di polizia
giudiziaria, deve trasmettere agli uffici finanziari i documenti, di
cui sia pervenuta in possesso, "anche al di fuori dei casi di deroga"
al segreto bancario. Nel confermare ciò, osserva la difesa dello
Stato, le nuove disposizioni escludono l'eccesso di delega ipotizzato
dall'ordinanza di rimessione riguardo alla legislazione delegata del
1982.
L'Avvocatura rileva, inoltre, che, a seguito di un più ampio
riscontro dei documenti, si è chiarito che l'accertamento riguardava
un grave caso di evasione fiscale, coinvolgente profili criminali,
che aveva indotto la Procura della Repubblica di Pordenone ad
affiancare un'istruttoria penale a quella fiscale, nel corso della
quale, peraltro, era già stato raccolto cospicuo materiale
probatorio di tipo non-bancario. Dai documenti, precisa ancora
l'Avvocatura, risulta che i limiti posti dagli artt. 51- bis e 35,
che in ogni caso non riguardano affatto la "ricaduta"
sull'istruttoriafiscale dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria
penale, erano stati ampiamente superati nella specie. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Pordenone ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto), e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), che, a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 7 e 2
del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, al primo e al terzo comma,
contengono una disposizione identica, in base alla quale la Guardia
di finanza - nell'ambito di un rapporto di cooperazione con gli
uffici finanziari per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto, in un caso, e delle imposte sui redditi, nell'altro caso -
"previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle
norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette
agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei
confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di
polizia giudiziaria e valutaria". Secondo il giudice a quo, tale
disposizione violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, dal momento che costituirebbe l'esercizio di una
funzione legislativa delegata svolta in contrasto con un principio
direttivo contenuto nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria), in base al quale il Governo è stato delegato a
stabilire "l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare
gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con
l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel
contenuto e nei presupposti".
L'Avvocatura generale dello Stato, per contro, oltre a richiedere
il rigetto della questione di legittimità costituzionale, ha
proposto numerose eccezioni di inammissibilità, alcune delle quali,
peraltro, sono state ritirate nello scritto difensivo depositato in
prossimità della Camera di Consiglio. Sulle eccezioni proposte, e
non ritirate, occorre, comunque, pronunziarsi in via preliminare.
2. - Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.
Innanzitutto, non può essere condiviso il rilievo in base al
quale l'eventuale accoglimento della questione sollevata non avrebbe
alcuna influenza sulla possibilità che la Guardia di finanza, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, trasmetta agli uffici
finanziari notizie o dati acquisiti nel corso di indagini di polizia
giudiziaria o valutaria, dal momento che rimarrebbe comunque
l'obbligo, a carico degli ufficiali e degli agenti di polizia, di non
trattenere per sé le informazioni bancarie di cui venissero in
possesso nell'adempimento delle loro funzioni. Infatti,
contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, ove la
questione proposta con il presente giudizio fosse accolta, fermo
restando l'obbligo degli ufficiali e degli agenti di polizia
impegnati nelle indagini penali di comunicare all'autorità
giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la
possibilità della ulteriore trasmissione delle stesse notizie
all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali.
Sulla base di ciò, non si può dubitare che la questione sollevata
dalla Commissione tributaria di Pordenone sia rilevante, poiché
risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che l'accertamento
fiscale, cui si riferisce il giudizio a quo, è in larga parte basato
sulle informazioni bancarie che l'amministrazione finanziaria ha
avuto dalla Guardia di finanza, allorché questa procedeva in veste
di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini penali avviate
dalla Procura della Repubblica di Pordenone.
Né si rivela fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità,
basata sulla presunta perplessità della ordinanza di rimessione in
relazione all'interpretazione da dare alle disposizioni impugnate. Il
giudice a quo, infatti, dubita della legittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate partendo dal presupposto che queste
ultime debbano esser interpretate nel senso che permettono la
trasmissione agli uffici tributari di qualsiasi tipo di informazione
finanziaria raccolta dalla polizia giudiziaria, comprese le notizie
bancarie. Lo stesso giudice riferisce, poi, una diversa
interpretazione delle norme impugnate, seguita da altre Commissioni
tributarie, secondo la quale la trasmissione di notizie, cui le norme
impugnate si riferiscono, sarebbe limitata alle informazioni di tipo
non bancario. Ma egli stesso giunge alla inequivoca conclusione che
tale interpretazione, la quale, a suo avviso, eviterebbe ogni
conflitto con la legge di delega, non può essere condivisa.
Né, infine, merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità,
secondo la quale, poiché le disposizioni contestate non
conterrebbero deroghe al segreto bancario, ma si riferirebbero
soltanto al segreto istruttorio, sarebbe erroneamente invocato come
parametro di costituzionalità il complesso di disposizioni
costituzionali sulla delegazione legislativa, considerato che la
norma interposta, contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge delega
n. 825 del 1971, prevederebbe principi direttivi in ordine
all'adozione di norme sostanziali limitatrici della utilizzabilità
di notizie coperte dal segreto bancario, e non già in ordine
all'emanazione di norme procedurali relative al coordinamento tra
istruttorie penali e istruttorie fiscali. In realtà, pur ammettendo
che l'interpretazione formulata dall'Avvocatura dello Stato riguardo
alle disposizioni appena citate sia quella corretta, non si può
escludere, in via generale, che la previsione relativa alla
possibilità dell'amministrazione finanziaria di giovarsi, ai fini
dell'accertamento tributario, di notizie acquisite nel corso di
indagini penali e ad essa trasmesse, previa autorizzazione del
magistrato inquirente, dalla Guardia di finanza, agente come polizia
giudiziaria, possa comportare un'incisione, seppure indiretta, sul
segreto bancario. Infatti, una volta che si ammetta che con il
segreto bancario possono essere coperti dati o notizie che la polizia
giudiziaria può acquisire nel corso delle indagini finalizzate a un
giudizio penale, non si può negare, quantomeno restando nei limiti
di una valutazione delibatoria, che vi possa essere un'interferenza
fra la disciplina sulle deroghe al segreto bancario previste ai fini
dell'accertamento tributario e la possibilità di trasmissione delle
notizie confidenziali sopra definita. Ciò è sufficiente per poter
affermare che il giudice a quo ha non irragionevolmente prefigurato
l'ipotesi di eccesso di delega nella forma di un possibile contrasto
fra le disposizioni impugnate e il principio direttivo contenuto
nell'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971.
3. - La questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo
non è fondata.
Con il termine di segreto bancario si denota un dovere di riserbo
cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione
alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei
servizi da esse erogati. A tale dovere, tuttavia, non corrisponde nei
singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva
costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della
personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono
tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei
servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della
sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione
di ciò, il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario
sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il
quale, in tale valutazione, è tenuto a un non irragionevole
apprezzamento dei fini di utilità e di giustizia sociale che gli
artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione
prevedono a proposito della disciplina delle attività economiche e
del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali. Al livello dei
principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte
discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela
del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di
questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di
solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53
della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il
benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali
primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e,
in particolare, alla persecuzione dei reati.
Entro questa cornice di principi costituzionali va collocata la
legge delega invocata come norma interposta del giudizio di
costituzionalità sulle disposizioni impugnate. Il legislatore
delegato, infatti, è tenuto a dare attuazione alla legge di
delegazione interpretandone i contenuti normativi in armonia con i
principi costituzionali. Sicché l'inquadramento delle direttive
stabilite dall'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971
all'interno delle norme costituzionali di riferimento si rende
necessario proprio al fine di valutare la costituzionalità delle
disposizioni poste dal legislatore delegato in attuazione di quelle
direttive.
4. - Interpretata nel contesto dei principi costituzionali ora
menzionati, la disposizione della legge delega invocata come norma
interposta nel presente giudizio di costituzionalità non può avere
il significato ad essa attribuito dal giudice a quo. In altri
termini, la norma direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della
legge n. 825 del 1971 - per la quale il legislatore delegato è
tenuto a provvedere alla "introduzione, limitata a ipotesi di
particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con
l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel
contenuto e nei presupposti" - non può avere il significato di
riconoscere il segreto bancario come principio anche nei confronti
dell'autorità finanziaria procedente all'accertamento degli illeciti
tributari, principio che può essere derogato soltanto nei casi,
tassativamente determinati, di illeciti di particolare gravità. Se
questo dovesse esserne il significato, si dovrebbe seriamente
dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 12, della
legge delega in riferimento ai principi costituzionali affermati
negli artt. 2 e 53 della Costituzione e questa Corte non esiterebbe
ad accogliere il suggerimento dell'Avvocatura dello Stato a sollevare
di fronte a se stessa la questione di costituzionalità.
In realtà, se la norma di delega dev'esser interpretata in
armonia con la Costituzione e, più in particolare, con il principio
che il dovere di riservatezza connesso con il segreto bancario non
può coprire illeciti tributari e non può essere di ostacolo
all'accertamento dei medesimi illeciti, l'art. 10, n. 12, non può
essere visto come diretto a riconoscere il principio del "segreto
bancario", di fronte al quale gli interventi dell'autorità pubblica
vo'lti all'accertamento degli illeciti tributari siano configurati
come "deroghe eccezionali" e, persino, "sospette", tanto da esigere
determinazioni tassative e limitate ai casi di maggior gravità. In
altri termini, alla riservatezza cui le banche sono tenute nei
confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare
il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale,
poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori della
persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni
economiche e interessi patrimoniali, ai quali, secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte, quel paradigma non è
applicabile (v. sentt. nn. 55 del 1968 e 22 del 1971).
Ciò significa che la stessa norma di delega non può essere
interpretata come una norma restrittiva dei poteri di accertamento
dell'amministrazione tributaria di fronte al segreto bancario, tanto
più che, quando l'art. 10, n. 12, fa riferimento alle "ipotesi di
particolare gravità" che legittimerebbero l'accesso degli uffici
finanziari ai dati riservati custoditi dalle banche, non può non
ricomprendere in quelle ipotesi tutti i possibili casi di illecito
tributario per evasione. Alla luce dei principi costituzionali,
infatti, l'evasione fiscale costituisce in ogni caso una "ipotesi di
particolare gravità", per il semplice fatto che rappresenta, in
ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà
minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la
violazione di uno dei "doveri inderogabili di solidarietà", sui
quali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, si fonda una
convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di
giustizia sociale.
In definitiva, la direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della
legge n. 825 del 1971, vincola il legislatore delegato a conformare i
rapporti tra le imprese bancarie e i poteri di accertamento propri
dell'amministrazione tributaria in modo che quest'ultima possa
accedere ai dati relativi alle operazioni o ai patrimoni di singoli
clienti, tenuti riservati dalle banche, purché si tratti di ipotesi
e di modalità prestabilite dalla legge. Infatti, poiché in via di
principio nessun documento o nessun dato, relativo agli utenti dei
servizi bancari e detenuto confidenzialmente dalle banche, può
essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici tributari, il
significato sostanziale della norma di delega ora esaminata è quello
di sottoporre tali poteri al principio di legalità, di modo che
questi ultimi non possano essere svolti arbitrariamente e
indiscriminatamente.
5. - Ad avviso del giudice a quo, il legislatore delegato, mentre
avrebbe accuratamente attuato la predetta direttiva con l'art. 51-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e con l'art. 35 del d.P.R. n. 600 del
1973, ne avrebbe, invece, violato il contenuto sostanziale con le
disposizioni impugnate.
I ricordati artt. 51- bis e 35, nei testi introdotti,
rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982,
n. 463 (che, peraltro, risultano ora abrogati dalla legge 30 dicembre
1991, n. 413 art. 18, punto 2, lett. e) e punto 1, lett. h), hanno
predeterminato - l'uno in relazione all'imposta sul valore aggiunto e
l'altro in relazione alle imposte sui redditi - i fatti o gli indizi
(omessa presentazione della dichiarazione, accertamento di
corrispettivi o redditi reali superiori di una certa percentuale
rispetto a quelli dichiarati, etc.), in presenza dei quali gli uffici
finanziari sono abilitati ad accedere ai documenti, alle notizie e ai
dati conservati dalle aziende e dagli istituti di credito. In tali
casi, occorre ricordarlo, l'esercizio del potere di accesso alle
predette informazioni riservate è subordinato alla previa
autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo
grado territorialmente competente, vale a dire alla previa
autorizzazione di un magistrato incaricato di presiedere un organo
avente natura giurisdizionale.
Le disposizioni impugnate - cioè l'art. 63, primo comma, seconda
proposizione, del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 33, terzo comma,
seconda proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei testi
risultanti dopo le modifiche ad essi apportati, rispettivamente,
dagli artt. 7 e 2 del già menzionato d.P.R. n. 463 del 1982 -
prevedono una via ulteriore e diversa attraverso la quale gli uffici
finanziari, pur sempre ai fini dell'accertamento di eventuali
illeciti tributari, possono avere accesso ai documenti e ai dati
riservati tenuti dalle aziende o dagli istituti di credito. In base
alle citate disposizioni, infatti, la Guardia di finanza, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme sul
segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte
documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria. Secondo
il giudice a quo, la previsione in questa disposizione della sola
previa autorizzazione del giudice inquirente e la mancata
predeterminazione, in tal caso, delle ipotesi legittimanti l'accesso
ai dati riservati costituirebbero motivo d'illegittimità
costituzionale per violazione della norma di delega esaminata nel
punto precedente della motivazione. Tale assunto, tuttavia, non può
essere condiviso.
In realtà, le norme sospettate d'incostituzionalità abilitano la
Guardia di finanza a trasmettere agli uffici delle imposte
informazioni, dati o documenti, rilevanti per l'accertamento di
illeciti tributari, che siano stati acquisiti dalla stessa Guardia di
finanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Ciò
significa che quest'ultima ha originariamente accesso ai dati cui si
riferiscono le disposizioni impugnate in relazione a ipotesi che la
legge penale predetermina come ipotesi di reato, in conformità al
principio di riserva assoluta di legge, stabilito dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione. Inoltre, nella sua attività di
polizia giudiziaria, vòlta al reperimento o alla verifica dei
suddetti dati, la Guardia di finanza agisce, oltreché secondo
modalità stabilite dalla legge, sotto l'impulso, il controllo e la
vigilanza dell'autorità giudiziaria, così come è previsto in
generale per le attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Tutto ciò dimostra che l'accesso ai dati riservati cui si
riferiscono le disposizioni impugnate è sottoposto a rigorose
condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le
quali anzi, proprio perché attengono alla persecuzione dei reati,
sono definite persino in modo più preciso e garantistico rispetto a
quelle stabilite dai ricordati artt. 51- bis e 35 per l'accertamento
degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte.
L'illimitata trasmissibilità dei dati coperti da segreto bancario da
parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione
finanziaria si basa, dunque, sul presupposto che il segreto bancario
non può in alcun modo sussistere di fronte alla (legittima)
attività di prevenzione e di repressione dei reati (artt. 248,
secondo comma, c.p.p. e 255 c.p.p.). E, poiché tale attività
risponde a requisiti di legalità e di controllo giudiziario
particolarmente rigorosi, nessun ostacolo può sussistere affinché i
dati riservati (legittimamente) acquisiti per tale via possano essere
comunicati all'amministrazione finanziaria e possano essere da
quest'ultima pienamente utilizzati, anche al di là delle ipotesi
previste dai più volte citati artt. 51- bis e 35 (come ora, a
definitivo chiarimento, stabilisce l'art. 5, quattordicesimo e
quindicesimo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197). Ciò, del resto, come
si è prima accennato, corrisponde al bilanciamento dei valori
costituzionali, in base al quale i valori collegati al dovere di
riserbo sui dati bancari sono sicuramente recessivi di fronte a
quelli riferibili al dovere inderogabile imposto dall'art. 53 della
Costituzione e, a maggior ragione, di fronte all'esigenza
costituzionale primaria collegata alla persecuzione dei reati.
L'unico limite che occorre rispettare nella altrimenti piena
possibilità della polizia giudiziaria di trasmettere agli uffici
delle imposte gli anzidetti dati va individuato nella imprescindibile
esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio
agli interessi protetti con il segreto istruttorio o, in genere, con
il segreto attinente alla fase delle indagini preliminari. Di ciò, a
ragione, si preoccupano le disposizioni impugnate allorché
subordinano la trasmissione agli uffici finanziari delle informazioni
e dei documenti in possesso della polizia giudiziaria alla previa
autorizzazione del giudice, la quale è espressamente giustificata
dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e il buon esito della
indagine penale e di tutelare i diritti della persona sottoposta
all'indagine medesima. Tale autorizzazione è evidentemente diretta a
regolare i confini e le possibili interferenze tra l'istruttoria
penale e quella tributaria, sicché, contrariamente a quanto suppone
il giudice a quo, non può essere posta sullo stesso piano dei poteri
giudiziali di accesso ai dati riservati, che sono distintamente
disciplinati dalle norme sulle indagini di polizia giudiziaria (artt.
248, secondo comma, e 255 c.p.p.) e da quelle sull'accertamento
tributario (artt. 51- bis e 35, prima ricordati).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e dell'art. 33, terzo comma, seconda proposizione,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi risultanti dopo
le modifiche apportate, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2
del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni integrative e
correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in
connessione con la norma interposta contenuta nell'art. 10, n. 12,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte