Art. 66 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1982 al 8 novembre 2005. Leggi il testo vigente →
Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto. ((Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva numero 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979)).
Testo vigente dal 7 agosto 1982 al 8 novembre 2005 · versione 42 su Normattiva