Art. 7-ter
(( Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
- a)quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b)quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
- a)i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita';
- b)gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
- c)gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
129Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Testo vigente dal 20 febbraio 2010 al 1 gennaio 2027 · versione 165 su Normattiva