Art. 70-quinquies
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. ((3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.)) 205 ((3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e' effettuata sulla base della percentuale determinata:
- a)in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
- b)in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento)) 205 Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 184 Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.184 Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.184 Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.184 La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 2016, n. 232
179La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
L. 27 dicembre 2017, n. 205
184con decorrenza dal 1 gennaio 2018
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 985) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
205Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 72-bis, comma 2) che le presenti modifiche si qualificano come disposizioni "di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
Testo vigente dal 14 ottobre 2020 al 1 gennaio 2027 · versione 234 su Normattiva