Art. 74-quinquies
((Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE))209 I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ((a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta)). A tal fine presentano apposita richiesta ((all'Agenzia delle entrate, la quale)) comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.209 I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui ((al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.)) 209 La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a)per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
- b)indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- c)numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
- d)dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi ((di cui al comma 1)) o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. 209 I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
- a)comunicano di non fornire piu' servizi ((di cui al comma 1)); 209
- b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi ((di cui al comma 1)) siano cessate; 209
- c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro ((la fine)) del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: 209
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
154Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".
D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
209Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Testo vigente dal 30 giugno 2021 al 1 gennaio 2027 · versione 237 su Normattiva