Art. 79 iva — Applicazione dell'imposta nel settore edilizio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1974 al 1 aprile 1979. Leggi il testo vigente →
Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al tre per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
4Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 4) che "L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601. L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Testo vigente dal 29 agosto 1974 al 1 aprile 1979 · versione 6 su Normattiva