Art. 8-bis iva — Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione
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Sono assimilate alle cessioni all'esportazione:
- a)le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
- b)le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
- c)le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- d)le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
- e)le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), nonche' degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo. ((Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa)). 20 21 5
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
21Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980 · versione 30 su Normattiva