Art. 8-bis iva — Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione
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[1]Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
- a)le cessioni di navi ((adibite alla navigazione in alto mare e)) destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca ((nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera)) o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; ((a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)).
- b)le cessioni ((...)) di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
- c)le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- d)le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed ((escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo)); 29
- e)le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili (( di cui alle lettere a), a-bis), b) e c))), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi (( di cui alle lettere a), a-bis) e b))). ((e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico)). Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 152 20 21 27
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Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
21Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793
29Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
152Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Testo vigente dal 17 gennaio 2012 al 1 gennaio 2021 · versione 176 su Normattiva