Art. 103
L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata, accertata un'inabilita' permanente indennizzabile, deve presentare all'istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva