Art. 108

Per le indennita' dovute in base al presente titolo l'avente diritto non puo' rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennita' medesima. Solo nei casi di legittimo impedimento e' consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura e' vistata dal sindaco o, nel caso di residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorita' consolare italiana.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art108 · fonte su Normattiva