Art. 248
Puo' essere rilasciata procura ad esigere l'indennita' al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla. Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta puo' essere rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva