Art. 248

Puo' essere rilasciata procura ad esigere l'indennita' al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla. Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta puo' essere rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art248 · fonte su Normattiva