Art. 109 — null
Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila:
- a)gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
- b)coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informate intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva