Art. 109null

Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila:

  • a)gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
  • b)coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informate intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art109 · fonte su Normattiva