Art. 679 c.p.
Omessa denuncia di materie esplodenti
[1]Chiunque omette di denunciare all'Autorita' che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualita' o quantita', e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
[2]Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorita'.
[3]Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena e' dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva