Art. 122
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dello infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.41
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
41La Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio-3 febbraio 1994 n. 14 ( in G.U. 1a s.s. 09.02.1994 n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione."
Testo vigente dal 10 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva