Art. 152

In conformita' di quanto previsto all'art. 16, l'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida, il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Il ricorso all'ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima. L'azione avanti l'autorita' giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art152 · fonte su Normattiva