Art. 158
Alla visita medica prescritta dal primo comma dello articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta allo obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi. Il datore di lavoro e' esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purche' questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162. L'attestazione e' conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza. Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo e' eseguita ai sensi del comma secondo dell'articolo 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva