Art. 160

La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare. L'Ispettorato del lavoro puo' autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purche' lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta. Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta lo accertamento di cui al primo comma dell'art. 157 deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia. Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalita' del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma. In ogni schermogramma o radiogramma e' indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art160 · fonte su Normattiva