Art. 172
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non puo' continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva