Art. 175

Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui allo art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'articolo 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.45 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

45

Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 47 lettera a) che "nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"".

Testo vigente dal 26 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art175 · fonte su Normattiva