Art. 186

I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art186 · fonte su Normattiva