Art. 99
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall'articolo 87, e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva