Art. 190
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonche' ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127. Per l' assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo stato puo' provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva