Art. 206
((Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili)).
Testo vigente dal 11 dicembre 1986, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva