Art. 219
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al venti per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta. Il valore capitale delle rendite e' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva