Art. 226

A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 6 autorizzato:

  • a)ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere Alienati o ipotecati, sotto pena di nullita', prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di Compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;
  • b)ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;
  • c)a corrispondere direttamente ai venditore, nell'acquisto delle macchine agricole, il relativo prezzo;
  • d)a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art226 · fonte su Normattiva