Art. 224
Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 puo' essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili. Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate sia no suscettibili di modificazioni, la rendita puo' essere riscattata in misura non superiore alla meta'. L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entita' dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione puo' essere corrisposto, sempreche' permangano le condizioni richieste dall'art. 220.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva