Art. 230
Alla revisione delle rendite di inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Alla revisione delle rendite di inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 215
Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta…
Art. 83
La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni…
Art. 81
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso di inabilita' determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennita' per inabilita' permanente…
Art. 220
Ai titolari di rendita per inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio…
Art. 225
Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilita' permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta…
Art. 80
Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita', si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art230 · fonte su Normattiva