Art. 237
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva