Art. 24
Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nella assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva