Art. 242
Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato piu' di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennita'; quella della prima visita medica. Qualora l'inabilita' per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva