Art. 213

((L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Ove la durata dell'inabilita' di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente)). Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'articolo 73.

Testo vigente dal 13 marzo 1977, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art213 · fonte su Normattiva