Art. 245

Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresi', il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale e' compilato e messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia. Su richiesta dell'istituto assicuratore deve, altresi', inviare i certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art245 · fonte su Normattiva