Art. 263
Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contribuito assicurativo, sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o piu' esercizi, i disavanzi precedenti. Se il disavanzo e' inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' autorizzare l'istituto assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva. In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformita' del primo comma del presente articolo. Il Ministro per il lavora e ala previdenza sociale, anche prima che il fondo di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, puo' apportare una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore al venti per cento dell'onere di competenza.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva